CHI PUO’ CHIEDERE IL RIMBORSO

 

    E’ previsto un sistema di rimborso dell’IVA con regole parzialmente differenti a seconda che il richiedente sia un soggetto domiciliato e residente in un paese UE o in un paese extra UE.

    Una impresa può chiedere il rimborso dell’IVA pagata in un altro Stato membro dell’Unione Europea a condizione che:

-         non abbia una stabile organizzazione in quello Stato

-         non abbia nominato un rappresentante fiscale in quello Stato

-         non abbia effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata in tale paese ad eccezione:

a)      delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie non imponibili IVA

b)     delle prestazioni di servizi nei casi in cui l’imposta è dovuta unicamente dal destinatario.

Le operazioni a cui la legge fa riferimento riguardano, ad esempio, beni di vostra proprietà che si trovano in Germania e che vendete ad un Tedesco. In questo caso dovreste emettere una fattura con IVA tedesca, quindi nominare un rappresentante fiscale in Germania o chiedere un numero di partita IVA tedesco.

Se avete fatto solo cessioni di beni in ex art. 41 D.L. 331/1993 queste si considerano localizzate in Italia ed il rimborso IVA può essere richiesto. In questo caso la merce viene spedita dall’Italia alla Germania e la cessione si considera realizzata in Italia e non in Germania.